2 luglio 2008 - Chi ha venduto un prodotto o reso un servizio può utilizzare senza il consenso i recapiti (oltre che di posta elettronica come già previsto per legge) di posta cartacea forniti dall’interessato, ai fini dell’invio diretto di proprio materiale pubblicitario, di propria vendita diretta, o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Sempre con la garanzia, per chi non desidera ricevere comunicazioni commerciali, di opporsi facendosi cancellare dalla lista (OPT IN).
Questa innovazione non cancella le logiche dell'OPT IN che devono essere applicate in tutte le altre circostanze. Quindi una sottoscrizione, seppur finalizzata a sostenere l'attività commerciale, deve contenere la manifestazione del consenso (libero, espresso e puntuale).
Questa la principale novità del provvedimento di prescrizioni del Garante della privacy del 19/6/2008, in G.U. n. 152 dell’1 luglio 2008.
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