Le società di telemarketing, infatti, potranno fare campagne pubblicitarie e commerciali unicamente verso chi ha dato loro il consenso o – visto che comunque potranno continuare a utilizzare i numeri presenti in elenchi pubblici che non siano quelli telefonici, per esempio gli albi professionali - per proposte promozionali attinenti all’attività dell’abbonato. In altre parole, si potrà chiamare un avvocato, ma per sottoporgli, per esempio, l’abbonamento a una rivista giuridica e non per vendergli del vino.
Sono alcune delle raccomandazioni contenute nel provvedimento che il Garante della privacy ha voluto indirizzare agli operatori telefonici in concomitanza con la partenza del registro delle opposizioni. Il provvedimento, che sarà pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” di domani non modifica le regole utilizzate finora per la pubblicità via posta o con strumenti diversi dal telefono (per esempio, il fax, la mail, gli Mms, gli Sms e le chiamate automatizzate senza operatore); ma pone dei paletti al loro utilizzo, prescrivendo anche le sanzioni in caso di mancato rispetto: tra 30mila e 180mila euro, ma passabile di una maggiorazione fino a 300mila euro.
“Si tratta di un cambiamento di prospettiva importante”, sottolinea Francesco Pizzetti, presidente dell’autorità della riservatezza, “che darà maggiori garanzie agli abbonati. Da domani, infatti, le società di telemarketing potranno realizzare campagne pubblicitarie solo se prima avranno riscontrato i numeri telefonici a loro disposizione con quelli contenuti nel registro delle opposizioni, depennando i nominativi degli iscritti. Se, a seguito di una nostra attività ispettiva, risulterà che tale operazione non è stata effettuata, sarà complicato per l’operatore di telemarketing dimostrare, a differenza di quanto avveniva oggi, la regolarità del proprio comportamento.”